Autorizzazione Ministeriale di 1° Grado..
D.M. 314/1992 e nuovo D.L. 198 del 26/10/2010
Zero & T srl è in possesso dell’Autorizzazione Ministeriale di 1° Grado del Ministero delle Comunicazioni. Di seguito il testo dell’art. 4 – allegato 13 relativi al D.M. 314 del 23 maggio 1992 che disciplina l’impiantistica in materia di telecomuicazioni, più il recente D.L. 198.
D.M. 314/1992 Art. 4 1. Ai fini dell’installazione, del collaudo, dell’allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui all’allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.
“ALLEGATO 13” DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L’INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L’ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art. 1. –
1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.
2. L’autorizzazione non è cedibile a terzi senza l’assenso dell’organo che ha rilasciato l’atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell’impresa.
Art. 2. –
1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi: a) installatori e/o manutentori; b) costruttori.
2. L’autorizzazione per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi: a) primo grado: consente l’installazione, l’ampliamento e l’allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità; b) secondo grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica; c) terzo grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.
3. L’autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l’installazione, l’allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.
Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 198 (entrato in vigore il 15/12/2010)
Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti ….. (omissis)
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 – Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e’indiretto se l’apparecchiatura e’ interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede
diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
Art. 2 – Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di
connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e),
effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e’
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
Art. 3 – Abrogazioni
1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e’ abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto.
Art. 4 – Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI