La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. Inoltre, considerato che gli interventi in esame hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che la norma non indica per gli interventi di “domotica” in questione l’importo massimo di detrazione fruibile, si ritiene che questa possa essere calcolata nella misura del 65% delle spese sostenute. Per l’acquisto di immobili residenziali si ricorda la nuova detrazione Irpef del 50% dell’Iva pagata al costruttore. L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla nozione di “impresa costruttrice”, all’estensione del beneficio fiscale alle pertinenze (cantina, box auto, ecc.) e alla possibilità di cumulo con altre detrazioni. La Circolare, inoltre, fa il punto su altre disposizioni di interesse energetico, quali la fiscalità agroenergetica, l’estensione del 65% agli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e il bonus alberghi. Infatti, il comma 320 amplia il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi, in particolare si riconosce a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200.000 euro, relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell’efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo.

Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate

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